PUNTO 3 – NOVITA’ IMPORTANTI SULLA FORMAZIONE

La formazione dei lavoratori viene definita nell’art.37 del Testo Unico sulla sicurezza. Questo articolo è stato modificato in modo sostanziale e vediamo come.

Citiamo prima il comma 7 precedente e poi quello modificato:

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  1. a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  2. b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  3. c) valutazione dei rischi
  4. d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

Come si può vedere il comma viene ridotto e viene introdotta la novità della formazione del Datore di lavoro. Questo fino ad oggi non era mai stato oggetto di formazione diretta

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Quindi entro il 30 giugno 2022 saranno definite le modalità di formazione del preposto , del dirigente e del Datore di lavoro, modalità diverse rispetto a quelle attuali.

Un’altra importante novità sulla formazione è riportata sul CCNL edilizia:

FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA: formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere. L’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, verrà effettuato ogni tre anni (in luogo dei 5 anni). La nuova periodicità si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello attualmente in scadenza secondo il predetto ASR. Rimangono ferme le periodicità dell’aggiornamento del dirigente e del preposto.

Per cui per i lavoratori formati a partire dal 05/03/2022 l’aggiornamento dovrà essere svolto ogni 3 anni